LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
L'art. 1 della Legge 56/89 che disciplina la professione di psicologo sancisce:
"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito."
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
L'esercizio della professione di psicologo è legale, in Italia, solo dopo:
aver conseguito la laurea magistrale o quinquennale in Psicologia;
aver svolto un tirocinio professionalizzante post-lauream di un anno solare in ambito psicologico;
aver ottenuto l'abilitazione per mezzo dell'Esame di Stato presso un ente di istruzione riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.);
aver ultimato l'iscrizione all'Albo Professionale di pertinenza del proprio territorio.
SESSIONI D'ESAME
L'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo si svolge due volte l'anno, in una sessione primaverile-esiva e in una autunnale-invernale. Le date precise vengono stabilite presso ogni Ateneo, dopo aver ricevuto indicazioni dall'Ordinanza Ministeriale, che sancisce le modalità e dichiara le sedi dove l'esame può essere sostenuto.
SEDI UNIVERSITARIE DOVE È POSSIBILE SOSTENERE L'ESAME
Università di Bari, Università di Bologna, Università G. D'Annunzio di Chieti, Università di Firenze, Università di Genova, Università de L'Aquila, Università di Messina, Università Cattolica di Milano, Università Bicocca di Milano, Università Federico II di Napoli, Università L. Vanvitelli di Napoli, Università di Padova, Università di Palermo, Università di Parma, Università di Pavia, Università La Sapienza di Roma, Università di Torino, Università di Trieste.
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Servizio gratuito per mettere in contatto il praticante-tirocinante con uno studio che possa accoglierlo.